Dal 9 maggio 2012 è entrato in vigore l’art. 5 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".
Dal 9 maggio 2012 è possibile cambiare residenza in tempo reale! La dichiarazione può essere fatta anche via mail o per posta.
Dal 9 maggio 2012 entra in vigore l’art. 5 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".
Questo articolo di Legge consente una nuova modalità di comunicazione dei cittadini con la pubblica amministrazione per quanto riguarda il cambiamento di residenza (cambio di via all’interno del Comune o iscrizione con provenienza da altro Comune italiano).
In sintesi il cittadino ha la possibilità di presentare la richiesta di variazione anagrafica compilando il modello allegato 1 anche senza recarsi agli sportelli anagrafici; immediatamente, entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione, il Comune dovrà procedere all’iscrizione anagrafica; il Comune stesso farà gli accertamenti di verifica solo nei 45 giorni successivi, che si concluderanno con il silenzio assenso oppure con un provvedimento di rigetto e con la relativa segnalazione alla competente autorità giudiziaria e al Comune di provenienza.
I moduli di variazione della residenza possono essere inoltrati con le seguenti modalità:
Questi i riferimenti utili per il Comune di SARMATO:
Le richieste devono sempre essere accompagnate dalla copia dei documenti di identità di tutti i componenti familiari che sono interessati alla variazione anagrafica. I componenti maggiorenni dovranno anche firmare il modulo di richiesta.
Stessa situazione per coloro che chiedono di trasferire la propria residenza all’estero: essi devono utilizzare l’ allegato 2 e poi comunque recarsi presso l’Ambasciata/Consolato competente per territorio per richiedere l’inoltro del modello Cons01 che servirà per rendere efficace la richiesta di iscrizione.
Si ricorda che i moduli (Allegato 1 e Allegato 2) devono essere necessariamente compilati nei campi obbligatori, contraddistinti da * pena l’IRRICEVIBILITA’ della richiesta stessa.
Si invita inoltre a porre particolare attenzione nell’indicazione del NUMERO CIVICO riguardante l’indirizzo di nuova abitazione e nel caso di dubbi, si prega di contattare l’ufficio anagrafe del Comune, che resta a disposizione per informazioni e/o chiarimenti.
Moduli
Documenti da presentare da parte di cittadini provenienti dall'estero
Comunitari




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